Sentenza della CTR Lazio sui ritardi nei pagamenti da parte della P.A.
Non paga le sanzioni il contribuente che dimostra che il mancato pagamento dei tributi è dipeso da una “causa di forza maggiore”. E’ l’importantissimo principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza numero 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.
I ritardi della P.A. I giudici regionali hanno dato ragione a un imprenditore, che è riuscito a dimostrare che il mancato pagamento e le difficoltà economiche dell’azienda erano dovuti ai notevoli ritardi nel pagamento dei servizi eseguiti su commesse della regione Campania.
Requisito della colpa. La Commissione di secondo grado, ravvisata la mancanza del requisito della colpevolezza previsto dall'articolo 6, quinto comma, del D.Lgs. n. 472/1997, ha sostenuto che “quando l'inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell'obbligazione delle soprattasse”. Infatti la materia fiscale si basa sui principi di correttezza ed equità, pertanto non può mai trovare giustificazione logica, ancor prima che giuridica, la “punizione” indiscriminata del contribuente che si trovi uno stato di difficoltà economica non per sua colpa.
Le posizioni del Mef. A sostegno di quanto sopra, il Collegio capitolino ricorda che “lo stesso ministero delle finanze ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili”. Non solo. Con la circolare n. 180/E/98, il Mef ha affermato che la causa di forza è un’esimente e che per causa di forza maggiore deve essere intesa “ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto”.
L’esimente. Dunque, per la CTR, l’aspetto del “mondo esterno” che ha determinato la morosità del contribuente in questione, esimendolo da ogni responsabilità, è stato il ritardo nei pagamenti da parte di un’amministrazione pubblica, a fronte di commesse regolarmente eseguite.
Precedente importante. A questo punto, stante la dilagante crisi economica che sta investendo il nostro Paese, c’è da sperare vivamente che questa pronuncia dei giudici regionali del Lazio non resti una caso isolato, ma che anzi possa costituire per le altre Commissioni tributarie un importante precedente a cui uniformarsi.
I ritardi della P.A. I giudici regionali hanno dato ragione a un imprenditore, che è riuscito a dimostrare che il mancato pagamento e le difficoltà economiche dell’azienda erano dovuti ai notevoli ritardi nel pagamento dei servizi eseguiti su commesse della regione Campania.
Requisito della colpa. La Commissione di secondo grado, ravvisata la mancanza del requisito della colpevolezza previsto dall'articolo 6, quinto comma, del D.Lgs. n. 472/1997, ha sostenuto che “quando l'inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell'obbligazione delle soprattasse”. Infatti la materia fiscale si basa sui principi di correttezza ed equità, pertanto non può mai trovare giustificazione logica, ancor prima che giuridica, la “punizione” indiscriminata del contribuente che si trovi uno stato di difficoltà economica non per sua colpa.
Le posizioni del Mef. A sostegno di quanto sopra, il Collegio capitolino ricorda che “lo stesso ministero delle finanze ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili”. Non solo. Con la circolare n. 180/E/98, il Mef ha affermato che la causa di forza è un’esimente e che per causa di forza maggiore deve essere intesa “ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto”.
L’esimente. Dunque, per la CTR, l’aspetto del “mondo esterno” che ha determinato la morosità del contribuente in questione, esimendolo da ogni responsabilità, è stato il ritardo nei pagamenti da parte di un’amministrazione pubblica, a fronte di commesse regolarmente eseguite.
Precedente importante. A questo punto, stante la dilagante crisi economica che sta investendo il nostro Paese, c’è da sperare vivamente che questa pronuncia dei giudici regionali del Lazio non resti una caso isolato, ma che anzi possa costituire per le altre Commissioni tributarie un importante precedente a cui uniformarsi.
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