Fondo patrimoniale: inefficace se danneggia la banca
Cassazione civile, sentenza del 12 dicembre 2012
È soggetto a revocatoria ordinaria l’atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore successivamente all’apertura di credito e alla prestazione di garanzia. Basta la consapevolezza di arrecare un danno alla banca e l’esistenza di un credito, anche se non concretamente esigibile.
La sentenza. Lo stabilito la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22878, depositata il 12 dicembre 2012.
Il caso. Un istituto di credito chiedeva al Tribunale di voler dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto con il quale due coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale un immobile di loro proprietà. L’adito giudice accoglieva la domanda, con sentenza poi confermata in appello. A questo punto la vicenda approdava in Cassazione.
Le doglianze. A sostegno del ricorso di legittimità, i coniugi deducevano l’erroneità della sentenza di secondo grado, nella parte in cui la Corte d’appello aveva affermato che, prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore connesse all’apertura di credito, l’atto dispositivo di costituzione del fondo posto successivamente in essere era assoggettabile a revocatoria, “in base al solo requisito della consapevolezza di arrecare danno al creditore”. Al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare il requisito della “dolosa preordinazione” del danno.
I rilievi della Corte. Le tesi dei ricorrenti non hanno sortito l’effetto sperato. Gli ermellini hanno spiegato che l’atto di costituzione di fondo patrimoniale è un negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge (art. 2901 Cod. civ.). A ciò si aggiunge “che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un credito, e non anche la sua concreta esigibilità dello stesso. In tale prospettiva è stato quindi affermato che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione di fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (v. anche Cass. n. 3676 del 2011; n. 2066 del 2010 e n. 8680 del 2009).
Il rigetto. In conclusione, il ricorso è stato rigettato. Nel caso di specie infatti la Corte territoriale ha agito correttamente, avendo accertato che gli ingenti crediti azionati erano anteriori alla costituzione del fondo. Per quanto concerne invece il denunciato vizio motivazionale, il Collegio di legittimità lo ha considerato “inesistente”, precisando, in proposito, che la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie è oggetto di giudizio devoluto al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, sia congruamente motivato (v. anche Cass. n. 17327 del 2011).
La sentenza. Lo stabilito la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22878, depositata il 12 dicembre 2012.
Il caso. Un istituto di credito chiedeva al Tribunale di voler dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto con il quale due coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale un immobile di loro proprietà. L’adito giudice accoglieva la domanda, con sentenza poi confermata in appello. A questo punto la vicenda approdava in Cassazione.
Le doglianze. A sostegno del ricorso di legittimità, i coniugi deducevano l’erroneità della sentenza di secondo grado, nella parte in cui la Corte d’appello aveva affermato che, prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore connesse all’apertura di credito, l’atto dispositivo di costituzione del fondo posto successivamente in essere era assoggettabile a revocatoria, “in base al solo requisito della consapevolezza di arrecare danno al creditore”. Al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare il requisito della “dolosa preordinazione” del danno.
I rilievi della Corte. Le tesi dei ricorrenti non hanno sortito l’effetto sperato. Gli ermellini hanno spiegato che l’atto di costituzione di fondo patrimoniale è un negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge (art. 2901 Cod. civ.). A ciò si aggiunge “che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un credito, e non anche la sua concreta esigibilità dello stesso. In tale prospettiva è stato quindi affermato che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione di fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (v. anche Cass. n. 3676 del 2011; n. 2066 del 2010 e n. 8680 del 2009).
Il rigetto. In conclusione, il ricorso è stato rigettato. Nel caso di specie infatti la Corte territoriale ha agito correttamente, avendo accertato che gli ingenti crediti azionati erano anteriori alla costituzione del fondo. Per quanto concerne invece il denunciato vizio motivazionale, il Collegio di legittimità lo ha considerato “inesistente”, precisando, in proposito, che la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie è oggetto di giudizio devoluto al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, sia congruamente motivato (v. anche Cass. n. 17327 del 2011).
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