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Home Diritto Penale dell' Economia REATI TRIBUTARI E DECRETO DI PERQUISIZIONE

REATI TRIBUTARI E DECRETO DI PERQUISIZIONE

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Cassazione Penale, sentenza del 27 giugno 2013

L’informativa della polizia giudiziaria al Pubblico Ministero è sufficiente a legittimare la perquisizione a carico del presunto evasore e il conseguente sequestro probatorio. È quanto emerge dalla sentenza n. 28151/13 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, pubblicata ieri.

Il decreto annullato. Oggetto del contendere è stata la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha annullato un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000). Ad avviso del giudice del merito, il provvedimento non indicava né la condotta contestata né le finalità probatorie, limitandosi a rinviare alla comunicazione della polizia giudiziaria. Circostanze queste che hanno impedito ogni valutazione circa il “fumus” del reato ipotizzato.

Le tesi vincenti della Procura
. Avverso la decisione del Tribunale, la Procura di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui nella fase iniziale delle indagini è sufficiente che il P.M. motivi il decreto con l’indicazione dell’ipotesi di reato, non essendo tenuto a ulteriori specificazioni in merito ai fatti. A ogni buon conto, il decreto in questione ha rinviato all’informativa di reato nella quale si trovavano menzionate le circostanze fondanti il procedimento. In ordine alle esigenze probatorie, poi, la Procura ha fatto presente che la verifica dell’ipotesi di reato, e del superamento della soglia di punibilità, è possibile solo acquisendo documenti e notizie, dunque, mettendo il P.M. in condizione di esercitare l’azione penale solo ove sussistano tutti i presupposti di legge.

La ricerca di documenti ed elementi probatori. Ebbene, il Giudice di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, tant’è che l’ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata con rinvio. Nelle motivazioni della sentenza, la Terza Sezione Penale ha osservato, fra l’altro, che in presenza di “fumus” di reato relativo agli illeciti contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, la ricerca di documenti ed elementi probatori risponde alla duplice finalità di verificare la storicità dei fatti rilevanti e di accertare l’esistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari ipotizzati, ivi comprese le condizioni di procedibilità e punibilità. Sicché il Tribunale di Roma ha errato nel motivare la sua decisione, “non potendo pretendersi che nella fase di primo accertamento possa provvedersi a ricerche e sequestro di documentazione solo quando si sia già in possesso di elementi che dimostrino il superamento della soglia di punibilità: superamento che costituisce materia di accertamento e che sarà verificato alla luce della documentazione acquisita e dell'esame delle altre fonti di prova”.

L’informativa deve essere considerata. Gli Ermellini hanno anche precisato che la segnalazione di reato, seppure non considerabile “ai fini della completezza della motivazione della convalida di sequestro se non comunicata alla parte o allegata al verbale redatto dalla polizia giudiziaria”, deve comunque essere valutata dal giudice del riesame al fine di appurare l’esistenza del “fumus” di reato che la parte contesta. E dagli atti di causa è emersa la presenza della notizia di reato, contenete elementi indicativi di possibili violazioni tributarie, sicché non è parso sostenibile, come fatto dal Tribunale, che il sequestro probatorio a carico dell’indagata sia stato operato in assenza di dati che lo giustificassero. La parola è quindi tornata al giudice capitolino, per nuovo esame.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Giugno 2013 07:18  

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