È disponibile da ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il software Dichiarazione d’intento per l’invio telematico delle dichiarazioni d’intento che gli esportatori abituali potranno inviare direttamente online all’Agenzia delle Entrate per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva a partire dal 2015.
Lo ha reso noto l’Amministrazione Finanziaria con il comunicato stampa di ieri sera.
Il nuovo software consentirà di assolvere alla prima fase della nuova procedura prescritta dall’art. 20 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) che trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento.
Il modello da utilizzare è quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014.
La seconda fase della nuova procedura prevede che l’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.
Il fornitore da parte sua dovrà, una volta ricevuta la documentazione, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.
Per consentire al fornitore dell’esportatore abituale che riceve la lettera di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione è stato attivato da ieri il nuovo servizio online Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.
Per effettuare il controllo basta inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica: il software verifica automaticamente la corrispondenza fra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione d’intento.
Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
Nel Provvedimento che approvava il modello per le dichiarazioni d’intento, si affermava che “fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità”.
In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa avvenuta.
Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia.
Ciò viene ribadito anche nel comunicato stampa diffuso ieri.
Di conseguenza, per le lettere d’intento che si riferiscono a periodi successivi al 12 febbraio l’esportatore abituale dovrà effettuare l’invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data da presentare successivamente al fornitore e sulla quale lo stesso potrà effettuare i necessari controlli.
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