In base all’articolo 1, comma 381, Legge n. 311/2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il destinatario della dichiarazione d’intento è obbligato a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta:
- esclusivamente per via telematica,
- entro il giorno 16 del mese successivo
Vediamo ora nei successivi paragrafi, cosa accadeva fino al 31/12/2014 e cosa è cambiato dal 1/1/2015.
Si sottolinea che rimangono fermi gli adempimenti e le norme descritti nei paragrafi 1 e 2. La norma è infatti cambiata relativamente alla comunicazione da parte dell’esportatore abituale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, infatti se fino al 31.12.2014 era il fornitore, ricevente la lettera d’intento, che doveva comunicare, a mezzo apposito software, o tramite intermediario abilitato, il ricevimento della lettera d’intento, ora, dall’1.1.2015 tale onere grava sull’esportatore abituale stesso.
- 1. Disciplina fino al 31.12.2014, comunicazione telematica da parte del soggetto ricevente
Come detto, in base all’articolo 1, comma 381, Legge n. 311/2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il destinatario della dichiarazione d’intento era obbligato a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta:
- esclusivamente per via telematica,
- entro il giorno 16 del mese successivo
Disposizioni transitorie
Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Nella pratica
Fino all’11.2.2015 gli esportatori abituali possono adottare le vecchie modalità di comunicazione facendo gravare ancora l’onere di comunicazione in capo ai fornitori.
Dal 12.2.2015 occorre seguire le nuove regole di comunicazione, illustrate nel successivo paragrafo.
- 2. Disciplina dal 1.1.2015
La modifica della norma, intervenuta con il c.d. DLgs semplificazioni fiscali, DLgs 175/2014, prevede che per le operazioni da effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA:
- debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.
- La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).
La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).
Informazioni dettagliate circa il software, le modalità di invio e di abilitazione ai servizi Entratel e Fiscoonline, sono rilevabili al sito:
- 3. La verifica dell’avvenuta presentazione
Il fornitore che riceve, come da punto 2 del paragrafo precedente la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è obbligato a verificare la correttezza e l’integrità dell’avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore abituale, il quale richiede acquisti di beni o prestazioni di servizi ex art. 8, co.1, lett.c), DPR 633772, cioè senza addebito di IVA.
La verifica di quanto sopra può essere posta in essere collegandosi al sito
come specificato in seguito e cliccando sul box alla destra della schermata, come illustrato nell’immagine sotto.
E successivamente inserendo i dati richiesti dal sistema e disponibili dalla documentazione consegnata dal fornitore:
Il sistema restituirà, se la dichiarazione è stata comunicata, tutti gli estremi della stessa, verrà successivamente rilasciata al fornitore una ricevuta, la quale andrà stampata ed allegata alla documentazione consegnata dal fornitore.
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