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Home Fiscale IVA MONOFASE ART. 74 C.1 TELEFONIA - DETRAIBILITA'

IVA MONOFASE ART. 74 C.1 TELEFONIA - DETRAIBILITA'

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Nel regime monofase Iva, a differenza di quello ordinario, il Fisco riscuote l’Iva sul prezzo definitivo di vendita al pubblico dal primo soggetto che interviene nel ciclo produttivo ovvero commerciale.

Attenzione

Conseguentemente, i successivi passaggi, ancorché eseguiti tra operatori economici, sono fuori campo di applicazione dell’Iva essendo escluso il diritto di rIvalsa in capo al cedente/prestatore e il diritto di detrazione in capo al cessionario/committente. Quindi, l’Iva anticipata al Fisco dal soggetto legittimato ad applicare detto regime è fatta gravare economicamente sul consumatore finale incorporandola nel prezzo praticato nelle successive cessioni.

SERVIZI DI TELEFONIA

Con riferimento al settore dei servizi di telefonia, tale regime monofase è disciplinato dall’art. 74, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972. In base a tale regime, l’imposta si applica una volta sola all’origine (da qui nasce proprio la definizione di regime monofase Iva) allorché si realizza la prima cessione del bene o prestazione del servizio e non anche nelle successive fasi della commercializzazione.

Nel dettaglio l’art. 74, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 (come novellato ad opera della Legge n. 244/2007) stabilisce che, in deroga alla disciplina generale, l’Iva è dovuta: “per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico”.

Va da sé che al fine dell’applicazione del regime monofase nel settore della telefonia risulta indispensabile che:

  1. il soggetto che presta il servizio di telecomunicazioni sia titolare della concessione o autorizzazione (c.d. requisito soggettivo);
  2. il servizio sia reso mediante un “mezzo tecnico” idoneo alla fornitura del servizio stesso (c.d. requisito oggettivo). Sul punto la Circolare 25 marzo 2008 n. 25/E ha chiarito che “i supporti fisici necessari al funzionamento dei terminali (c.d. SIM), di solito ceduti contestualmente e unitamente ai medesimi, sono soggetti ad un trattamento fiscale variabile in funzione della loro destinazione. In particolare, il regime monofase e gli adempimenti ad esso connessi si applicano alle SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento prepagato”, in genere contenenti già una quantità di traffico strumentale alla loro attIvazione, mentre sono escluse dal campo di applicazione della norma le SIM funzionali al traffico telefonico in “abbonamento al consumo”“. L’esclusione delle SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento al consumo” si giustifica in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, non sussistono intermediari nella filiera di commercializzazione, in quanto il rapporto si instaura unicamente tra l’utente dei servizi telefonici e il gestore telefonico titolare dell’autorizzazione ad esercitare il relativo servizio, ben identificato, che agisce certamente, ai fini Iva, in regime monofase.
  3. il prezzo al pubblico del servizio sia conosciuto al momento della vendita del mezzo tecnico, in modo che l’Iva dovuta sia determinabile all’origine “sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente” finale. Il sistema monofase trova applicazione, di norma, quando il soggetto tenuto al versamento abbia conoscenza del corrispettivo dovuto dall’utente finale. Inoltre, lo stesso si applica anche quando detto corrispettivo non sia ancora determinato. In tal caso, l’imposta dovrà essere calcolata sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico, generalmente, secondo tagli prefissati.

La Circolare n. 25/E/2008 sul punto ha chiarito che:

  • se la SIM è destinata al traffico telefonico in “abbonamento prepagato”, trova applicazione il regime monofase di cui all’art. 74, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 e gli adempimenti ad esso connessi;
  • se la SIM è destinata al traffico telefonico in “abbonamento al consumo”, trova applicazione il regime Iva ordinario.

Su queste basi, quindi, l’imposta unitariamente assolta dal predetto titolare è comprensIva di quella assolta relatIva ai compensi comunque riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi all’esercizio di posti ed apparati pubblici di telecomunicazione per le operazioni connesse, ed inoltre ai compensi concernenti le operazioni di vendita di mezzi tecnici.

Esempio

Domanda: Un professionista riceve fattura da un operatore di telefonia mobile per un abbonamento business ricaricabile con l’importo dell’abbonamento nella sezione imponibile, l’importo dell’Iva al 22% nella sezione Iva a debito, ma il tutto riportato con codice “escluso art. 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972”. Facendo riferimento alla modifica normatIva avvenuta con l’art. 1, comma 158, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è possibile detrarre l’Iva esposta, considerando che si tratta di un regime monofase?

Risposta: Pur rappresentando di fatto delle utenze telefoniche, le ricariche seguono la disciplina dell’art. 74, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione prevede l’applicazione dell’Iva secondo il sistema c.d. monofase, in base al quale l’imposta viene assolta a monte dal produttore (in questo caso il gestore della rete telefonica) e pertanto viene meno il meccanismo di assolvimento dell’Iva ordinario (Iva a credito/Iva a debito): le operazioni di vendita e di distribuzione si considerano dunque fuori campo Iva (Circolare n. 25/E/2008). I soggetti che acquistano le ricariche telefoniche non potranno dunque considerare in detrazione l’Iva incorporata nel costo della ricarica.

OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL REGIME MONOFASE

Così come previsto dal citato art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, per tutte le vendite di mezzi tecnici nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo Iva che ha assolto l’imposta secondo il sistema monofase.

Sul punto la Circolare n. 25/E/2008 (riprendendo quanto aveva già chiarito con la precedente Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008) ha precisato che l’obbligo in questione riguarda qualsiasi cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva, a prescindere dalla circostanza che l’acquisto sia o meno finalizzato alla successIva rivendita. Più precisamente l’Agenzia ha chiarito che gli acquirenti soggetti passivi Iva sono obbligati a richiedere al cedente il documento in parola.

Inoltre, i suesposti dati del soggetto che ha assolto l’imposta devono essere riportati anche sull’eventuale supporto fisico atto a veicolare il mezzo tecnico; l’Agenzia sul punto ha precisato che nel caso in cui il supporto fisico fosse di ridotte dimensioni tali dati possono essere riportati in modo indelebile sull’involucro della confezione, o mediante l’apposizione di un adesivo la cui rimozione comporta la rottura della confezione medesima.

Nel caso di vendite effettuate in via telematica, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E/2008, aveva chiarito che l’obbligo di indicare i dati in questione sussiste ugualmente e può essere adempiuto mediante l’utilizzo di un documento informatico con le caratteristiche previste dal D.M. 17 giugno 2014 (che ha sostituito il precedente D.M. 23 gennaio 2004).

 

Stefano Setti

http://www.mysolutionpost.it

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