Hong Kong esce dalle black list relative alla deducibilità dei costi e alla normativa CFC, ma non da quella relativa alla residenza delle persone fisiche. Permangono, pertanto, gli obblighi comunicativi ai fini IVA delle operazioni commerciali intercorse con operatori economici localizzati in tale Paese. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2015 dei decreti ministeriali del 18 maggio 2015, si conclude il processo che ha visto anche ratificata la convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia: vengono così completamente ridisegnati i regimi fiscali applicabili ai rapporti commerciali e partecipativi intercorrenti tra soggetti residenti e imprese localizzate nel territorio asiatico.
L’eliminazione solo parziale di Hong Kong dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata comporta la permanenza dell’obbligo di comunicazione ai fini IVA delle operazioni intercorse con gli operatori economici ivi localizzati.
È questa la conseguenza che deriva dall’eliminazione di Hong Kong dalle liste di cui ai DM del 21 novembre 2001 e del 23 gennaio 2002, ma non da quella del 4 maggio 1999. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 279 dello scorso 30 novembre 2015 dei decreti ministeriali del 18 maggio 2015 che hanno eliminato Hong Kong dalle black list relative alla deducibilità dei costi e da quella inerente l’applicazione della normativa CFC, si conclude il processo che ha visto anche ratificata la convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.
A seguito di tali eliminazioni vengono completamente ridisegnati i regimi fiscali che sono applicabili ai rapporti commerciali e partecipativi intercorrenti tra soggetti residenti e imprese localizzate nel territorio asiatico.
Costi black-list
Con riferimento ai costi sostenuti con società localizzate in Paesi black list, l’art. 110, comma 10, TUIR prevede che non siano ammessi in deduzione i costi derivanti da operazioni intercorse con società localizzate in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazionie nei quali il livello di tassazione sia sensibilmente inferiore a quello italiano.
Con la pubblicazione del DM del 18 maggio 2015, Hong Kong viene cancellata dalla black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, con la quale sono individuati gli Stati o territori che determinano l’indeducibilità dei costi per le operazioni intercorse con operatori ivi residenti.
Tale aggiornamento si realizza a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2015 della legge n. 96 del 18 giugno 2015, con la quale l’Italia ha formalmente ratificato la Convenzione contro le doppie imposizioni con la regione asiatica, firmata il 14 gennaio 2013.
Disciplina CFC
Con l’eliminazione di Hong Kong dall’elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001, i dividendi derivanti da società controllate localizzate in questo Paese non saranno più attratte a tassazione per trasparenza in Italia. Gli stessi, infatti, saranno assoggettati a tassazione solo per il 5% del loro ammontare e solo all’atto della loro distribuzione se il socio è un soggetto IRES.
Comunicazioni black list
Non viene meno dal 2016, invece, l’obbligo di comunicare ai fini IVA le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.
Infatti, sebbene Hong Kong sia stata eliminata dalla lista di cui al DM del 2011, resta ancora in quella del 1999.
Pertanto, tutti i soggetti passivi IVA (persone fisiche e giuridiche) che hanno realizzato scambi commerciali di beni e servizi con soggetti localizzati in Hong Kong sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate se di ammontare annuale complessivo superiore ad € 10.000,00.
Tale comunicazione, com’è noto, deve avvenire con scadenza annuale(entro 10 o 20 aprile dell’anno successivo a seconda che si tratta di contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile o trimestrale), mediante l’utilizzo del modello polivalente, utilizzano l’apposito quadro BL.
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