IL NUOVO REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI: LO SPETTRO PRIMA NOTA
Premessa – I commi da 17 a 23 della Legge di Bilancio modificando il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all’articolo 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) introduce, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, il principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza.
Soggetti interessati e parametri di controllo dell’accesso – Sono interessati da tale rilevante modifica tutti i contribuenti in contabilità semplificata senza che per essi sia prevista una opzione a tale regime di tassazione.
In pratica dall’1.1.2017 tutti i contribuenti semplificati saranno costretti ad adottare detto regime di tassazione.
Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito d’impresa è basato sugli incassi e pagamenti, non è più il momento di registrazione delle fatture di acquisto e di vendita (o dei corrispettivi) che determina il reddito ma il loro effettivo pagamento o incasso.
Requisito oggettivo: I soggetti interessati sono sempre gli stessi, cioè i contribuenti che non hanno raggiunto nell’anno precedente, fatta salva l’opzione per la contabilità ordinaria:
• € 400.000 per attività di prestazione di servizi;
• € 700.000 per l’esercizio di altre attività.
Requisito soggettivo: sono interessati dalla contabilità semplificata:
1. le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);
2. le società di persone;
3. enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale in non prevalente;
4. trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.
Sono escluse le società di capitali poiché per esse è possibile solo l’adozione della contabilità ordinaria.
Come si verificavano i requisiti secondo il regime di competenza – La Ris. 15/E/2012 ha chiarito che i limiti di 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono determinati considerando il volume d’affari ai fini Iva.
Sarà quindi necessario, considerare detti limiti di volume d’affari per scongiurare che:
• Un soggetto attualmente, 2016, in contabilità semplificata non debba nel 2017 passare alla contabilità ordinaria a causa del superamento dei limiti,
• Un soggetto, attualmente, 2016, in contabilità ordinaria, possa, per il non superamento dei limiti passare al regime semplificato (per opzione).
Cosa concorre al computo dei ricavi/volume d’affari:
• I corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività dell’impresa,
• I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, tranne i beni strumentali,
• Le assegnazioni dei beni di cui sopra fatte ai soci o per autoconsumo del titolare,
• La destinazione dei beni di cui sopra a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,
• I contributi in c/esercizio a norma di legge.
Come si verificheranno ora i requisiti secondo il regime cassa – I parametri di cui sopra andranno di anno in anno verificati e considerati computando nel novero i soli corrispettivi incassati. Infatti la norma sostitutiva afferma: “Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4”.
I casi particolari - Vi sono poi contribuenti che non considerano i parametri di cui sopra ai fini del computo dei limiti di passaggio da un regime contabile all’altro, ma sottostanno a regole particolari. Si tratta di rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici, di distributori di carburante e di rivenditori di generi di monopolio. Per tali soggetti i ricavi si assumono rispettivamente al netto del prezzo corrisposto al fornitore (rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici e distributori di carburante) e considerando gli aggi (rivenditori di generi di monopolio).
Le componenti di reddito e il loro trattamento – Posto che il nuovo meccanismo del regime per cassa prevede che i semplificati vengano tassati sulla base degli incassi e dei pagamenti effettuati, è necessario fare una serie di considerazioni, anche perché il passaggio non si riduce solo a questa semplice modifica.
Esistono, come anche accade per i professionisti, già tassati secondo il criterio di cassa, sotto taluni aspetti, alcune componenti di reddito che non avendo una effettiva manifestazione monetaria continuano a concorre al reddito secondo l’anno di formazione. Si tratta di: proventi immobiliari, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze passive e attive e quote di ammortamento.
La vera novità sta nel fatto che le rimanenze iniziali e finali non verranno più computate nel conteggio del reddito.
E a tal punto si apre un vero dilemma.
Il problema delle rimanenze finali del 2016 - Il comma 18 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, dispone che dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente (2016).
In altre parole accadrà che: nell’anno. 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza. In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale.
E a questo punto potrebbe aprirsi uno margine ancora più buio per le società di persone che gravate da tale decurtazione debbono inoltre sottostare ai regimi previsti per le società di comodo ed in perdita sistemica.
Le difficoltà inziali (si spera) – Vi è da dire, inoltre, che, mentalità a parte, soggetti abituati alla contabilità ordinaria manifestano una forma mentis preposta alla gestione documentale, non solo delle fatture ma anche degli incassi e pagamenti. Tuttavia, è noto nella prassi professionale che risulterebbe ben difficile ad esempio costringere un fruttivendolo o un muratore ad optare per la contabilità ordinaria. Queste sono figure che non vengono con tale affermazione discriminate, bensì si profila per esse uno scenario abbastanza difficile da sopportare, ciò per una fisiologica “repulsione” nei confronti dell’attività amministrativa e burocratica.
La classica frase “faccia lei dottore, io le porto le mie scartoffie” potrebbe non essere più sempre applicabile, poiché il fruttivendolo o il muratore, ma anche l’agente di commercio o altri clienti, saranno costretti a tenere memoria di incassi e pagamenti. Se poi a tale discorso si aggiungono le eventuali “riba” sia attive che passive, la faccenda si complica ulteriormente.
Potrebbe rendersi utile, abituare il cliente un po’ per volta, ad annotare su ogni documento la data del pagamento o dell’incasso, ma ciò comporterebbe che il cliente medesimo sia portato a trattenere la documentazione presso di sé fino al momento dell’incasso o del pagamento, il che se avviene a cavallo del trimestre IVA, ad esempio, potrebbe creare qualche problema (l’IVA infatti continua a viaggiare sul momento di emissione della fattura e conseguente detrazione, fatta salva l’opzione al regime di IVA per cassa, ma questo trattasi di altra parrocchia, sopra al conto!!).
Potrebbe essere forse utile instradare il cliente a compilare una “piccola prima nota” fornendogli un prospetto, che sicuramente verrà compilato a mano? E a questo punto gli 8 si trasformeranno in 3, e la descrizione “pagato fornitore Rossi ft n. 8” potrebbe magicamente trasformarsi in “p.to fn R.ssi, ft3” (la frase non costituisce un errore, ma si pensa in questo momento a quanta voglia potrebbe avere il nostro cliente, dopo una giornata, magari passata sul tetto di una casa, sotto il sole cocente, di compilare la prima nota, per quanto semplice, al suo commercialista).
E le descrizioni criptiche: “pagatafatturaPuntoebasta” dove le mettiamo?
Ad ogni buon conto continuano a chiamarsi “contabilità semplificate”.
I registri da adottare – i registri da adottare saranno i seguenti:
- Registro IVA vendite
- Registro IVA acquisti
- Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l’incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA)
Convenienza all’ordinaria – e se per evitare tutto questo patema d’animo, cioè educare il cliente ad una contabilità ordinata, scongiurare il problema delle rimanenze finali 2016 ecc.. si pensasse di passare ad una contabilità ordinaria?
Attenzione, prima di decidere di imbarcarsi in una gestione sicuramente più onerosa in termini di tempo, costi e voglia, si valuti se “forse forse” il soggetto può passare al regime forfetario ex L. 190/2014, e se poi anche questa ultima spiaggia non fosse raggiungibile, non ci resterà altro che socchiudere gli occhi ed iniziare a pregare che gli 8 non si trasformino in 3….
Soggetti interessati e parametri di controllo dell’accesso – Sono interessati da tale rilevante modifica tutti i contribuenti in contabilità semplificata senza che per essi sia prevista una opzione a tale regime di tassazione.
In pratica dall’1.1.2017 tutti i contribuenti semplificati saranno costretti ad adottare detto regime di tassazione.
Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito d’impresa è basato sugli incassi e pagamenti, non è più il momento di registrazione delle fatture di acquisto e di vendita (o dei corrispettivi) che determina il reddito ma il loro effettivo pagamento o incasso.
Requisito oggettivo: I soggetti interessati sono sempre gli stessi, cioè i contribuenti che non hanno raggiunto nell’anno precedente, fatta salva l’opzione per la contabilità ordinaria:
• € 400.000 per attività di prestazione di servizi;
• € 700.000 per l’esercizio di altre attività.
Requisito soggettivo: sono interessati dalla contabilità semplificata:
1. le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);
2. le società di persone;
3. enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale in non prevalente;
4. trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.
Sono escluse le società di capitali poiché per esse è possibile solo l’adozione della contabilità ordinaria.
Come si verificavano i requisiti secondo il regime di competenza – La Ris. 15/E/2012 ha chiarito che i limiti di 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono determinati considerando il volume d’affari ai fini Iva.
Sarà quindi necessario, considerare detti limiti di volume d’affari per scongiurare che:
• Un soggetto attualmente, 2016, in contabilità semplificata non debba nel 2017 passare alla contabilità ordinaria a causa del superamento dei limiti,
• Un soggetto, attualmente, 2016, in contabilità ordinaria, possa, per il non superamento dei limiti passare al regime semplificato (per opzione).
Cosa concorre al computo dei ricavi/volume d’affari:
• I corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività dell’impresa,
• I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, tranne i beni strumentali,
• Le assegnazioni dei beni di cui sopra fatte ai soci o per autoconsumo del titolare,
• La destinazione dei beni di cui sopra a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,
• I contributi in c/esercizio a norma di legge.
Come si verificheranno ora i requisiti secondo il regime cassa – I parametri di cui sopra andranno di anno in anno verificati e considerati computando nel novero i soli corrispettivi incassati. Infatti la norma sostitutiva afferma: “Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4”.
I casi particolari - Vi sono poi contribuenti che non considerano i parametri di cui sopra ai fini del computo dei limiti di passaggio da un regime contabile all’altro, ma sottostanno a regole particolari. Si tratta di rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici, di distributori di carburante e di rivenditori di generi di monopolio. Per tali soggetti i ricavi si assumono rispettivamente al netto del prezzo corrisposto al fornitore (rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici e distributori di carburante) e considerando gli aggi (rivenditori di generi di monopolio).
Le componenti di reddito e il loro trattamento – Posto che il nuovo meccanismo del regime per cassa prevede che i semplificati vengano tassati sulla base degli incassi e dei pagamenti effettuati, è necessario fare una serie di considerazioni, anche perché il passaggio non si riduce solo a questa semplice modifica.
Esistono, come anche accade per i professionisti, già tassati secondo il criterio di cassa, sotto taluni aspetti, alcune componenti di reddito che non avendo una effettiva manifestazione monetaria continuano a concorre al reddito secondo l’anno di formazione. Si tratta di: proventi immobiliari, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze passive e attive e quote di ammortamento.
La vera novità sta nel fatto che le rimanenze iniziali e finali non verranno più computate nel conteggio del reddito.
E a tal punto si apre un vero dilemma.
Il problema delle rimanenze finali del 2016 - Il comma 18 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, dispone che dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente (2016).
In altre parole accadrà che: nell’anno. 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza. In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale.
E a questo punto potrebbe aprirsi uno margine ancora più buio per le società di persone che gravate da tale decurtazione debbono inoltre sottostare ai regimi previsti per le società di comodo ed in perdita sistemica.
Le difficoltà inziali (si spera) – Vi è da dire, inoltre, che, mentalità a parte, soggetti abituati alla contabilità ordinaria manifestano una forma mentis preposta alla gestione documentale, non solo delle fatture ma anche degli incassi e pagamenti. Tuttavia, è noto nella prassi professionale che risulterebbe ben difficile ad esempio costringere un fruttivendolo o un muratore ad optare per la contabilità ordinaria. Queste sono figure che non vengono con tale affermazione discriminate, bensì si profila per esse uno scenario abbastanza difficile da sopportare, ciò per una fisiologica “repulsione” nei confronti dell’attività amministrativa e burocratica.
La classica frase “faccia lei dottore, io le porto le mie scartoffie” potrebbe non essere più sempre applicabile, poiché il fruttivendolo o il muratore, ma anche l’agente di commercio o altri clienti, saranno costretti a tenere memoria di incassi e pagamenti. Se poi a tale discorso si aggiungono le eventuali “riba” sia attive che passive, la faccenda si complica ulteriormente.
Potrebbe rendersi utile, abituare il cliente un po’ per volta, ad annotare su ogni documento la data del pagamento o dell’incasso, ma ciò comporterebbe che il cliente medesimo sia portato a trattenere la documentazione presso di sé fino al momento dell’incasso o del pagamento, il che se avviene a cavallo del trimestre IVA, ad esempio, potrebbe creare qualche problema (l’IVA infatti continua a viaggiare sul momento di emissione della fattura e conseguente detrazione, fatta salva l’opzione al regime di IVA per cassa, ma questo trattasi di altra parrocchia, sopra al conto!!).
Potrebbe essere forse utile instradare il cliente a compilare una “piccola prima nota” fornendogli un prospetto, che sicuramente verrà compilato a mano? E a questo punto gli 8 si trasformeranno in 3, e la descrizione “pagato fornitore Rossi ft n. 8” potrebbe magicamente trasformarsi in “p.to fn R.ssi, ft3” (la frase non costituisce un errore, ma si pensa in questo momento a quanta voglia potrebbe avere il nostro cliente, dopo una giornata, magari passata sul tetto di una casa, sotto il sole cocente, di compilare la prima nota, per quanto semplice, al suo commercialista).
E le descrizioni criptiche: “pagatafatturaPuntoebasta” dove le mettiamo?
Ad ogni buon conto continuano a chiamarsi “contabilità semplificate”.
I registri da adottare – i registri da adottare saranno i seguenti:
- Registro IVA vendite
- Registro IVA acquisti
- Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l’incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA)
Convenienza all’ordinaria – e se per evitare tutto questo patema d’animo, cioè educare il cliente ad una contabilità ordinata, scongiurare il problema delle rimanenze finali 2016 ecc.. si pensasse di passare ad una contabilità ordinaria?
Attenzione, prima di decidere di imbarcarsi in una gestione sicuramente più onerosa in termini di tempo, costi e voglia, si valuti se “forse forse” il soggetto può passare al regime forfetario ex L. 190/2014, e se poi anche questa ultima spiaggia non fosse raggiungibile, non ci resterà altro che socchiudere gli occhi ed iniziare a pregare che gli 8 non si trasformino in 3….
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