Con una interessante sentenza riepilogativa della materia la Corte di Cassazione Civile con Sentenza n.21621 del 23/10/2015 affronta un caso di mancata emissione delle fatture relative a canoni di locazione non pagati. L' agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il locatore avrebbe dovuto emettere fattura anche nel caso in cui il relativo canone non fosse stato percepito.
Non è dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che inquadra la locazione ai fini fiscalli - imposte indirette - nel regime della prestazione di servizi, dove il momento im positivo coincide con l' incasso del corrispettivo.
Con la conseguenza immediata e diretta che in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto ad emettere la fattura.
La norma richiamata tuttavia riguarda tuttavia solo l' imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che per le imposte sui redditi occorrerà, salvo essere nell' ambito dell' art. 101 tuir su perdite su crediti, contabilizzarle come fatture da emettere.
Comments