FORMAZIONE PROFESSIONALE: NUOVA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE
L’articolo 8, della Legge n. 81/2017 (Jobs act del lavoro autonomo), modifica sostanzialmente, l’articolo 54, comma 5, del TUIR.
Si ricorda che, fino al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017), per il professionista, ai sensi del comma 5, dell’articolo 54 TUIR, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale erano deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Come precisato in premessa, la legge n.81/2017 è intervenuta riformulando il comma 5 dell’articolo 54 TUIR, stabilendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”.
Spese di trasferta riaddebitate al cliente - La nuova norma contenuta nel Jobs act, pur prevedendo l’aumento della percentuale di deducibilità delle spese di formazione dal 50 al 100 per cento per i lavoratori autonomi e professionisti, non presenta alcun riferimento alle spese di vitto e alloggio che il soggetto sostiene per recarsi sui luoghi ove si svolge la formazione, lasciando così intendere che, per queste, vadano applicate le regole generali.
Il comma 5 dell'articolo 54, infatti, prevede che, le spese alberghiere e del ristorante siano deducibili al 75 per cento per un importo massimo del 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Per effetto dell’intervento di cui alla legge n.81/2017, le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista in esecuzione di uno specifico incarico, e che vengono poi riaddebitate analiticamente al cliente, non sono soggette alle suddette limitazioni ma sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
A seguito di tale novità, all’interno del Modello Redditi PF, e in quello delle associazioni professionali e degli studi associati, al rigo RE15, colonna 2, dovranno essere indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente.
Il rigo RE 15 va compilato:
Spese per la formazione professionale - Un ulteriore novità, contenuta all’interno della legge n.81/2017, riguarda la deducibilità delle spese di formazione professionale nel limite annuo di 10.000,00 euro.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017 le spese di formazione di liberi professionisti sono integralmente deducibili nel limite di 10.000,00 euro, da imputare a ciascun socio o associato nel caso di esercizio congiunto dell’attività professionale.
Infine, preme ricordare che, la legge n.81/2017 ha previsto la possibilità, per il professionista, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, di dedurre, nel limite massimo di 5.000,00 euro annui, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Per effetto di tali novità, all’interno del rigo RE17 del Modello Redditi, è stata inserita, in aggiunta alle colonne 1 e 2, la colonna 3 “Spese servizi di certificazione competenze”.
Il rigo RE 17 va compilato:
Si ricorda che, fino al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017), per il professionista, ai sensi del comma 5, dell’articolo 54 TUIR, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale erano deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Come precisato in premessa, la legge n.81/2017 è intervenuta riformulando il comma 5 dell’articolo 54 TUIR, stabilendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”.
Spese di trasferta riaddebitate al cliente - La nuova norma contenuta nel Jobs act, pur prevedendo l’aumento della percentuale di deducibilità delle spese di formazione dal 50 al 100 per cento per i lavoratori autonomi e professionisti, non presenta alcun riferimento alle spese di vitto e alloggio che il soggetto sostiene per recarsi sui luoghi ove si svolge la formazione, lasciando così intendere che, per queste, vadano applicate le regole generali.
Il comma 5 dell'articolo 54, infatti, prevede che, le spese alberghiere e del ristorante siano deducibili al 75 per cento per un importo massimo del 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Per effetto dell’intervento di cui alla legge n.81/2017, le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista in esecuzione di uno specifico incarico, e che vengono poi riaddebitate analiticamente al cliente, non sono soggette alle suddette limitazioni ma sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
A seguito di tale novità, all’interno del Modello Redditi PF, e in quello delle associazioni professionali e degli studi associati, al rigo RE15, colonna 2, dovranno essere indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente.
Il rigo RE 15 va compilato:
- Colonna 1 (spesa non addebitata analiticamente al committente) va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista. L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento.
- Colonna 2 (spese addebitate analiticamente al committente) vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Spese per la formazione professionale - Un ulteriore novità, contenuta all’interno della legge n.81/2017, riguarda la deducibilità delle spese di formazione professionale nel limite annuo di 10.000,00 euro.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017 le spese di formazione di liberi professionisti sono integralmente deducibili nel limite di 10.000,00 euro, da imputare a ciascun socio o associato nel caso di esercizio congiunto dell’attività professionale.
Infine, preme ricordare che, la legge n.81/2017 ha previsto la possibilità, per il professionista, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, di dedurre, nel limite massimo di 5.000,00 euro annui, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Per effetto di tali novità, all’interno del rigo RE17 del Modello Redditi, è stata inserita, in aggiunta alle colonne 1 e 2, la colonna 3 “Spese servizi di certificazione competenze”.
Autore: Paola Sabatino
Il rigo RE 17 va compilato:
- Colonna 1 (spese alberghiere, alimenti e bevande) va indicato il 75 per cento delle spese di vitto e alloggio con la partecipazione a master e a corsi di formazione e aggiornamento professionale.
- Colonna 2 (spese formazione) va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000,00 euro.
- Colonna 3 (spese servizi certificazione competenze) vanno indicate le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze/orientamento/ricerca/sostegno all’auto imprenditorialità, erogati da organismi accreditati ex DLgs n.150/2015, integralmente deducibili nel limite annuo di euro 5.000,00.
- Colonna 4 l’ammontare deducibile.
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