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DETRAZIONE IVA E LA MANCATA ISTITUZIONE DEL REGISTRO SEZIONALE

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L’Agenzia delle entrate ha precisato che le fatture di acquisto ricevute nell’anno 2017, registrate tempestivamente entro il 30 aprile del 2018, consentono di esercitare il diritto di detrazione del tributo in sede di dichiarazione annuale. Lo stesso principio si applicherà per gli anni futuri. Tuttavia tale possibilità è subordinata, secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 1/E del 2018, all’apposita istituzione di un libro sezionale, ovvero all’evidenziazione all’interno del registro degli acquisti delle predette fatture. 

La finalità dell’istituzione del registro sezionale - Il problema si pone ogniqualvolta la registrazione delle fatture di acquisto venga effettuata in un anno diverso rispetto a quello di ricezione del documento. L’Agenzia delle entrate ha inteso imporre tale adempimento, cioè l’istituzione del registro, presumibilmente al fine di verificare che l’esercizio del diritto alla detrazione venga fatto valere nell’anno in cui il contribuente è entrato materialmente in possesso della fattura e non in quello di registrazione. 

Ad esempio, se il contribuente dovesse ricevere una fattura di acquisto a dicembre dell’anno 2018, registrando il documento nel mese di gennaio 2019, dovrà esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile del 2019, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo, ma facendo confluire il credito nel modello dichiarativo dell’anno 2018. Non sarebbe corretto beneficiare della detrazione nell’anno 2019, superando in tale ipotesi il termine previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. 

Conseguentemente se il contribuente effettuasse nel registro degli acquisti relativo al 2019 la registrazione indistinta dei documenti ricevuti sia nell’anno 2018, ma anche nel successivo anno 2019, sarebbe impossibile individuare correttamente per quali delle predette fatture il contribuente abbia osservato o meno i termini di registrazione. In buona sostanza, tutte le fatture annotate nel registro sezionale non consentono al contribuente l’esercizio del diritto alla detrazione nell’anno di registrazione, ma nell’anno precedente. La relativa Iva deve confluire per intero, come ricordato, nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018. Diversamente, le fatture annotate nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 si considerano ricevute nel medesimo anno di registrazione. Conseguentemente la detrazione del tributo può essere fatta valere in una delle liquidazioni periodiche a partire da quella in cui è stato ricevuto il relativo documento. 

La mancata istituzione del registro sezionale - È molto probabile che se l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare la registrazione di una o più fatture di acquisto, il cui anno di emissione sia precedente rispetto a quello di annotazione, senza l’istituzione del registro sezionale, disconosca la detrazione del tributo. In realtà questa conclusione non è corretta, non potendo subordinare l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo ad un adempimento formale. In tale ipotesi, ove il comportamento dell’Agenzia delle entrate fosse ritenuto corretto, ne conseguirebbe la mancata osservanza del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. 

Deve dunque ritenersi che il contribuente potrà ricostruire, anche in via extracontabile, il risultato della liquidazione del tributo di cui alla dichiarazione annuale. In buona sostanza dovrebbe essere sufficiente dimostrare che l’Iva relativa alla fattura, recante l’indicazione di un anno precedente rispetto a quello di registrazione (senza l’istituzione del sezionale), non è stata considerata in detrazione nell’anno medesimo, ma nell’anno precedente in sede di dichiarazione annuale. Viceversa, se la detrazione del tributo è avvenuta nel medesimo anno di registrazione il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare la correttezza del comportamento in quanto il documento è stato ricevuto proprio nell’anno di annotazione contabile. Tale circostanza rende così legittimo l’esercizio di tale diritto pur in mancanza dell’istituzione del predetto registro sezionale.
Autore: Nicola Forte

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