INTRODUZIONE
In periodi di crisi tutti cercano dei punti di riferimento e certezze nello Stato. Tuttavia lo Stato, che nel secolo passato aveva avuto un ruolo da protagonista come regolatore nella politica economica, in questo particolare momento storico ha dovuto, per motivi contingenti operare in controtendenza, restringendo il suo perimetro di intervento.
In particolar modo quest’ ultimo ha dovuto sostanzialmente rinunciare alla sua storica posizione di monopolio (altri dicono trascurare ) nei seguenti settori di intervento sociale:
1) Regolazione del mercato in crisi con sostegno al reddito ai dipendenti (es. CIGS/collocamento) o finanziario alle ditte (es. contributi alle ditte o enti confidi)
2) Aspetti sanitari con aumento dei ticket e riduzione dei servizi
3) Integrazione della riduzione delle pensioni tramite l’ accantonamento del TFR ai fondi;
4) Formazione
Gli spazi progressivamente liberati dallo stato, sono stati occupati dai sindacati di dipendenti e datori di lavoro (che per brevità successivamente in questo articolo chiameremo solo sindacati) tramite una serie infinita di enti sindacali. Per ente sindacale si intende in questo articolo un ente fondato o cofondato dai sindacati e previsto dai CCNL di settore.
Rispetto al passato, nel settore commercio, le parti sociali hanno avuto maggior successo nel promuovere gli enti sindacali anche per i seguenti motivi:
* La possibilità di creare un sito internet attraverso la diffusione di piattaforme informatiche standard a basso costo di acquisto e gestione. Ne deriva la possibilità per i sindacati di avere una diffusione capillare ed a basso prezzo;
* La possibilità di utilizzare la riscossione tramite F24, in convenzione con l’ INPS, e sfruttare l’ incapacità dell’ imprenditore medio di distinguere i contributi INPS dai contributi agli enti bilaterali;
* Il momento storico, nel quale ai dipendenti e datori di lavoro è possibile far accettare qualsiasi cosa.
Ma ora cerchiamo di fare ordine sugli enti sindacali.
UN MODELLO DI RIFERIMENTO, L’ ENTE BILATERALE DEGLI ARTIGIANI
Il punto di riferimento dei sindacati per la creazione di nuovi enti sindacali, è sempre stato alla fine l’ ente bilaterale degli artigiani. Per avere un’ idea su come il sistema artigianato abbia dato una seria risposta ai quattro punti di intervento sociale esposti in introduzione, credo possa essere utile prendere in considerazione l’ EBAV (ente bilaterale veneto) presso sito www.ebav.it
I motivi del successo dell’ ente bilaterale artigiano sono sostanzialmente i seguenti:
-
Gli enti bilaterali sono nati a base regionale e sono molto autonomi tra di loro.
-
Sono pochi perchè previsti su base regionale. Gli enti bilaterali del commercio invece sono in numero eccessivo, perchè fondati su base provinciale, ed hanno problemi cronici di copertura territoriale.
-
Sono economici da un punto di vista organizzativo in quanto un solo ente gestisce DA SOLO i punti di intervento sociale.
-
Sono molto meno politicizzati, anche perchè i partecipanti sono appartenenti a ditte con meno di 15 dipendenti come conseguenza delle limitazioni poste dalla legge sull’ artigianato.
-
Il settore artigianato non aveva Cassa Integrazione Ordinaria come l’ Industria (oggi esiste però la cassa integrazione straordinaria dal 2009) percui l’ EBAV suppliva a sostenere il reddito dei lavoratori al momento del licenziamento.
IL PRIMI TENTATIVI DI INTRODUZIONE DI ENTI SINDACALI NEL COMMERCIO
Fino dagli anni 90 i sindacati hanno tentato di imitare gli artigiani inserendo nei contratti nazionali un numero spropositato di enti sindacali, con nomi a volte curiosi ed a base volontaria. E’ cosa nota che che fino a poco tempo addietro, l’ adesione di ditte e relativi consulenti del lavoro sia stata, per usare un eufemismo, tiepida.
Si segnala a questo punto l’ alleanza tra contratto del turismo e commercio per aumentare la massa critica. Infatti da questo momento in poi parleremo di Terziario inteso come contratto del Commercio e Servizi e Turismo.
Inoltre nei confronti di questi enti nel commercio, c’era sempre stata una certa diffidenza tra gli operatori: a torto o a ragione, si sospettava che servissero sopratutto allo scopo di collocare raccomandati provenienti dai sindacati.
Tale argomentazione veniva talvolta portata avanti, facendo osservare che i sindacati del commercio, invece di fare un’ unico ente come ad esempio l’ EBAV artigiano, ne avevano “spacchettati”, come vedremo, ben quattro. Inoltre, per appesantire ulteriormente un sistema organizzativo già complesso, veniva scelta una diffusione capillare su base provinciale invece che regionale.
Vediamo ora nella seguente tabella gli enti sindacali nel contratto commercio raffrontati con la tabella di intervento sociale esposta in introduzione:
BISOGNO SOCIALE |
ENTE |
1) Regolazione del mercato in crisi con sostegno al reddito ai dipendenti (es. CIGS) o finanziario alle ditte (es. contributi alle ditte o enti confidi) |
ENTE BILATERALE NAZIONALE (EBINTER) PIU FILIAZIONI PROVINCIALI (EBICOM TREVISO – EBITER GORIZIA – EBLAT – BELLUNO ……… |
2) Aspetti sanitari con aumento dei ticket e riduzione dei servizi |
FONDO EST + ALTRI DIFFUSI IN ALTRE PROVINCIE |
3) Gestione della pensione con TFR |
FONDO FONTE (PERO’ NON IN ESCLUSIVA) |
4) Formazione |
FONDO FORTE |
LA NOTA 7573 del 21/12/2006 DEL MINISTERO DEL LAVORO A FIRMA SACCONI
Nel passato, il sistema aveva di fatto rigettato il sistema degli enti sindacali sostanzialmente ignorandoli. Tuttavia come ho già esposto in introduzione, sono cambiati i tempi e la vexata quaestio relativa all’assistenza sanitaria ed alla contribuzione agli enti bilaterali è tornata prepotentemente in auge. Ma insomma OGGI i datori di lavoro del terziario devono iscrivere i lavoratori ai vari enti? Cito come risposta l’ottimo commento presente nel blog Postilla di Paolo Stern, riguardante il fondo sanitario Est, ma che può essere esteso in linea di principio anche agli altri enti sindacali e che riporto virgolettato.
“ In primo luogo il Fondo Est è un fondo di natura contrattuale con finalità integrative rispetto al SSN. Quindi una cosa interessante che attualizza nel concreto il concetto di welfare decentrato ed articolato sulla bilateralità di cui tanto si parla.
Sulla pretesa obbligatorietà generalizzata dell’art 95 CCNL Terziario (quello relativo al FondoEst), il Ministero del Lavoro ha avuto già modo di esprimersi con nota 7573 del 21/12/2006 in risposta ad una istanza di interpello ex art. 9 D.Lgs 124/2004 avanzata dal Consiglio Provinciale dell’Ordine di Treviso proprio su una precedente medesima richiesta da parte del Fondo Est.
Il Ministero nella nota di risposta all’interpello ha negato l’applicabilità generalizzata dell’art. 95 attribuendogli, invece, la natura di clausola obbligatoria contrattuale e come tale vincolante per le sole parti firmatarie. Infatti, facendo riferimento alla copiosa e maggioritaria giurisprudenza in merito, il Ministero ha affermato che il mancato inserimento dell’art. 95 nella parte economica e normativa del CCNL deriva dall’assenza della natura retributiva nella contribuzione prevista per il finanziamento del Fondo e delle prestazioni erogate. E sì perché il CCNL è sostanzialmente diviso in 2 grandi macro aree, una di fatto obbligatoria per tutti (economico/normativa) l’altra solo per le aziende iscritte alle organizzazioni datorili firmatarie.
Viste le prese di posizioni ministeriali e le risposte della giurisprudenza tutte volte al riconoscimento della mancata obbligatorietà del fondo (come dell’iscrizione agli enti bilaterali) le parti sociali hanno smesso la strada del contenzioso e delle minacce per convincere le aziende ad iscrivere i propri dipendenti (sopportandone totalmente il costo) al Fondo e, giocondo di fioretto, hanno aggirato l’ostacolo.
Visto che tutto quello che ricade nella parte economico/normativa del CCNL è valido erga omnes un po’ d’astuzia e tecnicismo contrattuale ed il gioco è fatto: non ti obbligo ad iscriverti al Fondo Est (CCNL terziario) né all’ente bilaterale (CCNL artigiani) rendo “spintanea” la tua scelta. Se non ti iscrivi dovrai pagare al lavoratore una quota decisamente più alta visto che, nel determinate gli incrementi economici le parti avevano calcolato il peso della contribuzione accessoria, e tale quota non può che non rientrare in pieno nella fatidica area economico/normativa.
Preferisci pagare “poco” al FondoEst o “tanto” al lavoratore e rischiare una possibile azione di risarcimento danni da parte dello stesso in caso di ricorso a spese sanitarie? Voi che scegliereste?
Davanti a siffatta arguzia contrattuale anche il Ministero del Lavoro ha capitolato e con circolare 43 del 15/12/2010, a firma niente meno che del Ministro Sacconi, riconoscendo l’obbligatorietà della somme a carico del datore di lavoro e quindi, vista la convenienza economica, di fatto della alternativa iscrizione alle forme di bilateralità o di welfare contrattuale.
A questo punto anche i più strenui oppositori di quella che qualcuno definisce “ennesima gabella che pesa sul costo del lavoro” dovranno riporre le armi e mettere mano al portafoglio.”
in definitiva la nota del ministero del lavoro è prologo e risultato di una situzione macroeconomica contingente,
Ma ora descriviamo brevemente gli enti presenti nel contratto commercio, riviando l’ approfondimento ad altri articoli.
GLI ENTI BILATERALI NEL COMMERCIO E TURISMO
Per il punto 1) “Regolazione del mercato in crisi con sostegno al reddito ai dipendenti i sindacati hanno costituito un ente bilaterale nazionale che controlla gli enti bilaterali a base provinciale.
Pur chiamandosi ente bilaterale come l’ EBAV, l’ ente in questione fa’ ben poco rispetto al suo collega dell’ artigianato. Infatti in realtà produce principalmente alcune ricerche e gestisce un sistema di sostegno al reddito in quanto in questo settore non esiste/eva come nell’ artigianato la Cassa Integrazione Ordinaria. E da osservare poi che le implementazioni delle funzioni cambia da provincia a provincia.
L’ organizzazione è nazionale, con un ente chiamato EBINTER, che praticamente coordina gli enti a base provinciale:ù
Esempi di enti bilaterali nella nostra zona sono:
Provincia Treviso (es. Montebelluna / Asolo) —-> Ebicom
Provincia Monfalcone (es. Grado) —–> Ebiter
Belluno (Feltre) —-> Ente bilaterale Belluno
Il meccanismo con cui vendono inseriti i contributi dell’ ente bilaterale sul cedolino è il seguente:
L’ art. 21 Finaziamento Enti Bilaterali territoriali afferma che si deve versare all’ ente provinciale compentente il 0,10% della retribuzione di fatto a carico della ditta e trattenere il 0,05% a carico del lavoratore. Il contratto tutela gli enti bilaterali in caso di omesso versamento, statuendo che il dipendente può richiedere come sanzione il 0,10% in più sulla retribuzione per tutti i mesi di assunzione senza prescrizione con sommato al danno per eventuali integrazioni non ottenute per il fatto che la ditta non versa i contributi. Ora allo stato attuale delle cose, tale minaccia è veramente cosa remota (infatti moltissimi consulenti del lavoro al momento non applicano gli enti bilaterali) , in quanto le cifre in gioco sono bassissime, come pure le fantomatiche integrazioni a cui avrebbe diritto il lavoratore.
Per gli adempimenti in cedolino, il tutto si dovrebbe risolvere trattenendo la quota a carico del dipendente in cedolino e versando il tutto con F24 compresa la quota a carico ditta. Ad esempio l’ F24 di una ditta operante in tre provincie (anche se con più sedi per provincia) avrà tre nuove righe nella sezione INPS codice EBCM provincie di GO TV BL.
Allo stato attuale non sono previsti invii di basi imponibili od XML di sorta.
A livello contributivo e fiscale le trattenute non hanno per il dipendente alcuna agevolazione.
Segnalo infine un maldestro tentativo di rendere l’ Ente Bilaterale obbligatorio costringendo le ditte a richiedere un “nulla osta” preventivo all’ ente prima di assumere un apprendista. Ora tale imposizione, a seguito delle proteste delle ditte, è stata superata da pronunce ALMENO della regione Veneto e della regione Friuli, che di fatto hanno reso FACOLTATIVO tale adempimento.
IL FONDO EST
E’ un fondo sanitario. Deve rimborsare, in base al suo regolamento, le spese sanitarie sostentute dai dipendenti aderenti e deve essenzialmente dare una risposta alla problematica sociale dell’ aumento dei ticket e riduzione dei servizi sanitari.
Di fatto l’ adesione al fondo viene resa obbligatorio per la possibilità, da parte dei dipendenti, di esperire causa civile nei confronti del datore di lavoro. Come anticipato anche dall’ articolo del Stern, la citazione in giudizio avverrebbe per il danno subito a seguito del mancato rimborso del Fondo Est delle spese mediche, in quanto l’ iscrizione all’ ente è obbligatoria dal CCNL. Tale minaccia è sicuramente più attuale rispetto a quella degli enti bilaterali di cui sopra, e questo ne spiega la maggior diffusione.
Non mi risulta invece l’ esistenza, al momento attuale, di giurisprudenza di merito su cosa succeda nel caso in cui datore di lavoro e dipendente aderiscano al contratto del commercio, effettuando doppia firma per clausola vessatoria (art. 1469 bis e ss.) nella quale venga prevista l’ esclusione dell’ iscrizione al fondo EST nella lettera di assunzione.
Ora vediamo gli adempimenti per il fondo EST. Le quote si pagano con F24. Gli importi sono al momento pari a 10 euro a dipendente a tempo indeterminato e 7 euro a tempo determinato + 30 euro all’ atto di assunzione. Ma i 30 euro sono dovuti una tantum, e non devono essere versati se il dipendente era iscritto su un’ altra ditta.
In definitiva, gli adempimenti per il fondo EST sono molto più pesanti rispetto agli enti bilaterali in quanto:
-
Bisogna inviare ogni mese telematicamente un file riassuntivo nella quale vengo comunicati i dati salienti della forza lavoro. La procedura è abbastanza macchinosa.
-
Bisogna pagare gli importi dovuti tramite F24 con il codice EST1;
-
Scatta la necessità di pagare “per solidarietà” un importo all’ inps per quei settori “scoperti” con la relativa esposizione sul ex DM10 ora UNIEMENS.
IL FONDO FONTE
E’ il fondo settoriale per il versamento del TFR. Non ci sono al momento particolarità di funzionamento rispetto agli altri fondi.
FONDO FORTE
E’ un fondo di formazione. Inserendo un codice sull’ ex DM10 ora UNIEMENS, gli importi (in ogni caso già trattenuti nei contributi) vengono versati ad uno specifico ente. Se non viene effettuata alcuna scelta, il contributo credo sia diviso tra tutti gli enti di formazione, anche se a riguardo non ho mai effettuato alcun approfondimento. Per questo motivo il FORTE, nella pubblicità fa passare i corsi come gratuiti. Comunque esistono notevoli critiche sulla bontà di questi corsi, e su come la gratuità non si estenda quasi mai su corsi di formazione obbligatori, come ad esempio quelli previsti dalla normativa sulla sicurezza
LA BABELE F24 ED I PROBLEMI DELLA CONTABILIZZAZIONE
Segnalo solo come si complicherà la sezione INPS. Ad esempio per una ditta commerciale operante in tre provincie avremo:
A) I contributi INPS DM10
B) I contributi INPS CXX
C) I contributi EBCM GO
D) I contributi EBCM TV
E) I contributi EBCM BL
F) I contributi EST1
In pratica occorrerà fare almeno due F24 in quanto le posizioni disponibili sul modello sono solo 4.
Da un punto di vista contabile, occorrerà invece fare attenzione, anche alla quota a carico ditta e dipendente per la parte degli enti bilaterali anche se saranno rilevati importi di trascurabile valore.
Dott. David Lanza
Dottore Commercialista
Comments