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Home Lavoro e organizzazione IL CALCOLO DELL'INAIL PER I PARASUBORDINATI

IL CALCOLO DELL'INAIL PER I PARASUBORDINATI

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L’Inail, con la circolare n. 22 del 18 marzo 2004, si pronuncia per la prima volta sulle nuove tipologie contrattuali a progetto e occasionali introdotte dalla Legge Biagi

L’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introdotto per i lavoratori parasubordinati dal Dlgs n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 5, di riforma dell’Inail (1), viene confermato per tutti i soggetti la cui prestazione sia riconducibile nell’alveo delle collaborazioni, con o senza l’individuazione di uno specifico progetto.
Nessun riferimento si riscontra nella nuova circolare Inail, ai lavoratori le cui prestazioni siano riconducibili alla fattispecie del contratto d’opera (di cui all’articolo 2222 del codice civile che così recita: "contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente") svolto in via abituale, per i quali, chiaramente, non può sussistere alcun obbligo assicurativo, in quanto non presentano alcun vincolo di subordinazione né di collaborazione.

Lavoratori parasubordinati soggetti all’obbligo assicurativo
Sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati di seguito indicati, qualora siano effettivamente esposti a rischi specificatamente previsti nell’esercizio di specifiche attività (articolo 1 del Dpr n. 1124/1965) o che, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (2).
Sono, pertanto, soggetti all’obbligo assicurativo Inail:
- i collaboratori a progetto, lavoratori parasubordinati che instaurano le nuove collaborazioni a progetto previste dall’articolo 61 della legge Biagi (Dlgs 276/2003);
- i collaboratori che eseguono prestazioni occasionali, lavoratori parasubordinati che instaurano le cosiddetti "mini Co.co.co.", ossia prestazioni di durata inferiore a 30 giorni e a euro 5.000,00 nell’arco dell’anno solare per ogni singolo committente, nelle quali può essere omessa l’indicazione del progetto;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (3);
- i membri di comitati e commissioni;
- i collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia (4).
Si rileva che l’Istituto non fa alcun cenno né ai sindaci e revisori di società, né ai collaboratori a giornali, riviste ed enciclopedie e nemmeno ai lavoratori parasubordinati che abbiano istaurato rapporti di collaborazione in base alla previgente normativa (5) con la Pubblica Amministrazione; si ritiene che anche per tali soggetti sussista l’obbligo assicurativo, facendo attenzione a quanto già precisato dall’Inail con precedente circolare n. 32 dell’11 aprile 2000 (6).

Lavoratori parasubordinati esclusi dall’obbligo assicurativo
Rimangono, invece, esclusi dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati, dal punto di vista fiscale, nei "redditi diversi (cfr. legge n. 289/2002, articolo 90, comma 3; nota Inail del 19 marzo 2003);
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata;
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni, indipendentemente dal reddito e dal tempo impiegato per le prestazioni.

Adempimenti
L’Inail, con la circolare n. 22 del 18 marzo 2004 in commento, conferma le disposizioni già in vigore per quanto riguarda le modalità di:
- calcolo del premio;
- presentazione della denuncia nominativa (Dna);
- tenuta libri matricola e paga;
nonché in ordine alle prestazioni, che di seguito brevemente si riassumono.

Calcolo del premio
Ai fini del calcolo del premio la base imponibile di riferimento è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, stabiliti dal Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr n. 1124/1965).

Minimale e massimale
Il Dm 31 luglio 2003 (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2003) ha fissato il minimale e il massimale nelle seguenti misure:

Minimale
Dall’1.7.2003 al 30.6.2004:
euro 12.106,50 annuale

Massimale
Dall’1.7.2003 al 30.6.2004:
euro 22.483,50 annuale

I limiti minimi e massimi si riferiscono a tutti i compensi percepiti dal lavoratore parasubordinato per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta nel corso dell’intero anno, derivanti anche da più rapporti siano essi contemporanei o susseguenti, intrattenuti con lo stesso ovvero con committenti diversi.
I succitati parametri annuali sono, peraltro, divisibili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

Denuncia nominativa
L’Inail, a conferma di quanto già espresso con nota del 26 gennaio 2004, prevede che la denuncia nominativa deve essere effettuata:
- contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di presentazione di una nuova denuncia di esercizio, con accensione di un’apposita posizione assicurativa (con utilizzo del modello 1.1 - nota Inail 20 luglio 2000);
- non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione o di cessazione (con utilizzo del modello 1.2 - nota Inail 20 luglio 2000).
Tale previsione dell’Istituto risulta non agevole per gli operatori, che dovranno tenere a mente due distinti termini per la medesima comunicazione e cioè: quello contestuale, previsto per i lavoratori subordinati e quello dei 30 giorni, per i lavoratori parasubordinati, nel caso di non apertura di specifica posizione assicurativa, che costituisce la fattispecie più frequente.
Si ritiene che tale posizione dovrà essere riconsiderata nel momento in cui sarà ufficiale la nuova comunicazione contestuale di assunzione prevista dalla legge di riforma del collocamento.
Si ricorda che il D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 ha previsto la comunicazione contestuale ai servizi competenti anche per i rapporti di lavoro che non hanno la caratteristica della subordinazione, quali:
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;
- il rapporto associato in cooperativa; i tirocini di formazione e di orientamento (stages) e ogni altro tipo di esperienza lavorativa o assimilata.
Si attende a tutt’oggi il previsto decreto ministeriale che, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, predisponga i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

Le prestazioni
Le prestazioni vengono liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto e, in particolare:
- per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita;
- per la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale.
Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge. La liquidazione dell’indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è superiore al massimale. Limitatamente ai casi di corrispettivo non accertabile dovranno essere applicate le disposizioni in materia di retribuzione di ragguaglio.

Le registrazioni obbligatorie sui libri di legge
Il committente è tenuto per i lavoratori parasubordinati alle registrazioni obbligatorie
Il Ministero del lavoro, con nota prot. 5/25002/70 del 2 gennaio 2001 - (cfr. anche circolare del Ministero del lavoro n. 33/2003 relativa al Dm 30 ottobre 2002), ha precisato che è possibile utilizzare, in chiave semplificativa, anche libri paga e matricola distinti da quelli dei lavoratori subordinati; vige comunque l’obbligo della vidimazione.

Libro paga
Per quanto riguarda la tenuta del libro paga, quest’ultimo può essere composto, a differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati, soltanto dal "foglio-paga", su cui dovrà essere indicato:
- il corrispettivo lordo,
- le ritenute previdenziali e fiscali,
- il netto pagato.
La periodicità delle registrazioni nel libro paga deve coincidere con quello del pagamento previsto dal contratto individuale.

Libro matricola
Sul libro matricola è consentito indicare solo alcuni dati, quali:
- dati anagrafici,
- la data di inizio e fine della prestazione,
- le mansioni svolte,
- la durata delle stesse.

Libro presenze
Il committente è tenuto alla compilazione unicamente del libro paga e matricola; la tenuta del libro presenze non ha motivo di esistere in quanto per i lavoratori in esame non è prevista una prestazione a tempo (cfr. circolare Inail n. 32 dell’11 aprile 2000, punto 10).
Infine, per la categoria dei lavoratori parasubordinati, sono utilizzabili le procedure previste per i lavoratori subordinati e quindi sia i tradizionali sistemi cartacei, sia i sistemi informatici e misti.
Si ricorda che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 33 del 20 ottobre 2003, ha reso possibile la tenuta dei libri paga su supporti informatici, nel rispetto delle regole generali previste dall’autorità informatica della pubblica amministrazione.

________
(1) Si ricorda che tale disposto, che ha ridisciplinato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha esteso la tutela assicurativa anche ai dirigenti ed agli sportivi professionisti, anche se già tutelati con polizze privatistiche previste da contratto o da legge.
(2) Per quanto concerne la conduzione di veicoli a motore, il relativo obbligo sussiste se la stessa è strumentale all’esercizio delle mansioni svolte; ne deriva che, di norma, la sola conduzione del veicolo durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti, non è di per sé sufficiente all’insorgenza dell’obbligo assicurativo, pur costituendo condizione di indennizzo dell’eventuale infortunio "in itinere" in costanza delle specifiche attività rischiose.
Analogamente, può osservarsi che l’obbligo ricorre per i soggetti che facciano uso diretto di video-terminali e macchine da ufficio, ritenendosi quindi non estensibile la tutela infortunistica per la sola frequentazione di ambienti ove tali apparecchi siano utilizzati.
Si vedano nota Inail del 21 dicembre 2001, nota Inail del 26 gennaio 2001, circ. Inail n. 32 dell’11 aprile 2000.
(3) Sono da ritenersi esclusi dall’area della parasubordinazione gli amministratori delegati ai quali il Consiglio di amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione, il cui ruolo tende a coincidere con quello dell’imprenditore non essendo soggetti a quest’ultimo nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo. Diversamente, si tratterà di collaborazione coordinata qualora essi siano tenuti a rispettare un mandato ordinario da parte del Consiglio di amministrazione, con l’obbligo di riferire circa l’attività amministrativa (circ. Inail n. 32 dell’11 aprile 2000).
(4) Con riguardo ai soggetti percettori di pensione di anzianità, per i quali è legittima la stipula dei contratti di collaborazione a progetto, il Ministero del lavoro ha precisato che sono esclusi dalla normativa introdotta dalla legge Biagi i titolari di pensione di anzianità o di invalidità, al raggiungimento del 65° anno di età, in quanto il loro trattamento pensionistico si trasforma in pensione di vecchiaia (circ. Min. lav. n. 1 dell’8 gennaio 2004).
(5) Il legislatore della Riforma ha operato una esclusione dalla portata generale in quanto l’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 ha previsto la non applicazione delle norme della riforma alla pubblica amministrazione al loro personale.
Per quanto riguarda le cd. "vecchie" collaborazioni si ritiene che possano ancora esistere nel mondo della Pubblica Amministrazione.
(6) Con riguardo ai sindaci e revisori si ritiene siano ricomprese nell’obbligo assicurativo allorché il relativo ufficio sia affidato a soggetti per i quali l’ordinamento della professione non preveda espressamente lo svolgimento di detta funzione.
Con riguardo ai collaboratori a riviste e giornali, occorre distinguere l’ipotesi in cui viene ceduta un’opera dell’ingegno, di cui all’art. 2575 c.c., dai casi in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l’oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del diritto d’autore, quale è, ad esempio, l’ipotesi dei correttori di bozze o di quanti si limitano a fornire notizie utili per la redazione dell’articolo. Questi ultimi rientrano senz’altro nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa che interessa ai fini assicurativi.

A cura di Ilaria Ferrari (Consulente del Lavoro - Studio Potito di Nunzio)

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Febbraio 2012 08:08  

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